ADEMPIMENTI DELL’APICOLTORE

ADEMPIMENTI A CUI SONO TENUTI TUTTI GLI APICOLTORI

 

Ai sensi della Legge n. 313 del 24 Dicembre 2004 “Disciplina dell’Apicoltura”, è considerato apicoltore chiunque detiene e conduce alveari, indipendentemente dalla finalità della conduzione (professionale o amatoriale) e dal numero di alveari posseduti.

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2009 che istituisce e regolamenta l’Anagrafe Apistica Nazionale, tutti i proprietari di alveari, sia nel caso di allevamento per autoconsumo (apicoltori amatoriali) sia per finalità economica (produttori apistici), sono tenuti entro 20 giorni a dichiarare l’inizio dell’attività di apicoltura e darne comunicazione al Servizio Veterinario di Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di residenza dell’apicoltore, richiedendo la registrazione dell’allevamento nella Banca Dati dell’Anagrafe Apistica Nazionale (BDA) ed il rilascio del Codice Aziendale, che sarà utilizzato per identificare univocamente, su tutto il territorio nazionale, l’attività di apicoltura del proprietario di alveari indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari.

La richiesta di registrazione nella BDA può essere fatta:
– recandosi alla ASL veterinaria competente per il territorio dove risiede l’apicoltore;
– direttamente dall’apicoltore, accedendo alla sezione Anagrafe apistica del Sistema Informativo Veterinario all’indirizzo www.vetinfo.it;
– tramite persona delegata (es. Associazione, consulente, altro apicoltore), che abbia già le credenziali per accedere al sistema dell’Anagrafe Apistica Nazionale.

Tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, sono tenuti a registrare/aggiornare nella Banca Dati dell’Anagrafe Apistica (BDA) i dati aziendali (numero degli apiari, numero di alveari in loro possesso, ecc.) e le informazioni inerenti le movimentazioni di alveari su tutto il territorio nazionale.

Rispetto delle distanze per la collocazione degli apiari regolamentate da disposizioni o leggi regionali, oltre che dalla Legge nazionale n. 313 del 24 Dicembre 2004 in materia di Disciplina dell’apicoltura.

Rispetto della normativa sanitaria prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320 del 8 Febbraio 1954), secondo la quale tutti gli apicoltori sono tenuti a denunciare alla ASL di competenza la presenza nel proprio allevamento di “…qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali…[malattie delle api]”.

Rispetto delle norme del codice civile su proprietà, diritto di recupero degli sciami, responsabilità civile per i danni arrecati nell’ambito dell’attività (Art. 924 del Codice Civile).

Rispetto delle norme previste dalla Legge Regionale sull’Apicoltura n. 45 del 14 novembre 2014 (adempimenti per la detenzione delle api e attività di smielatura).

REPERTORIO NORMATIVO

Legge-313-del-2004

D.M. 4 dicembre 2009 – Anagrafe Apistica

Manuale operativo Anagrafe Apistica Nazionale

Legge Regionale Apicoltura PUGLIA (L.R. n. 45 del 14 novembre 2014)

Notaout_15_9026_chiarimenti L.R. 45-2014

Procedure-per-l’attuazione-L.-R.-n.-45-del-14-novembre-2014

Codice civile – Libro III art. 924

Regolamento di polizia veterinaria

Linee guida applicative 852.2004